Art. 2.
(Classificazione dei territori di montagna).

      1. Ai fini della presente legge, i territori di montagna si distinguono in:

          a) comuni di montagna;

          b) comuni di alta montagna.

 

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      2. Le politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita dei territori di cui al comma 1 possono differenziarsi, in considerazione della specificità degli stessi, per intensità di interesse e priorità di intervento.
      3. La classificazione come comuni di montagna o di alta montagna è condizione per l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela e di valorizzazione della montagna.